Art. 20
Regolamento per l'esecuzione della L. 30 dicembre 1960, n. 1676Sez. 5

Art. 20

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In vigore dal 27 apr 1962
I lavoratori singoli o associati in forma cooperativa che intendono provvedere per proprio conto alla costruzione, al riattamento o all'ampliamento della propria abitazione, devono presentare all'ente di gestione provinciale domanda in carta semplice, precisando le generalità dell'intestatario, l'opera che intende eseguire, l'ubicazione della medesima e se intende procedere ai lavori mediante appalto o in proprio. Alla domanda devono essere allegati il progetto ed il preventivo della spesa da sostenere, da redigere in conformità ai criteri stabiliti dall'ente di gestione, un certificato catastale attestante la proprietà dell'immobile da riattare o da ampliare ovvero dell'arca sulla quale si intende costruire nonché l'atto costitutivo e lo statuto sociale nel caso di cooperative. L'ente di gestione iscrive in apposito registro le domande ricevute nel caso di cooperative, nel registro sono riportati anche i nominativi dei lavoratori associati. L'ente di gestione trasmette le domande al Comitato provinciale per la sua approvazione, dopo aver constatato che contengono gli elementi prescritti. Il Comitato provinciale comunica le sue determinazioni anche all'ente di gestione ed all'Ufficio del genio civile.
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