Regolamento per l'esecuzione della L. 30 dicembre 1960, n. 1676›Sez. 3
Art. 17
17 / 25In vigore dal 27 apr 1962
I progetti esecutivi delle opere affidate agli enti preveduti dall', primo comma, della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, sono redatti in conformità dei criteri di massima stabiliti dal Comitato provinciale. Essi devono prevedere, oltre alla spesa per l'acquisto dell'area, per la costruzione, per le sistemazioni esterne e per gli allacciamenti ai pubblici servizi, anche una somma a disposizione per spese generali tecniche ed amministrative ragguagliata ad una percentuale, che non può superare il 6% della spesa complessiva, da fissarsi dal Ministero dei lavori pubblici in misura variabile a seconda dell'importo delle opere.
I progetti sono presentati all'Ufficio del genio civile entro il termine fissato dal Comitato provinciale.
L'Ufficio del genio civile, ove li ritenga meritevoli di approvazione, inoltra i progetti con il proprio motivato parere, alla autorità competente ad approvarli.
Il provvedimento di approvazione è comunicato all'ente al quale è affidata la realizzazione delle opere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-02-14;128#art-rpl-17