Regolamento per l'esecuzione della L. 30 dicembre 1960, n. 1676›Sez. 2
Art. 16
16 / 25In vigore dal 27 apr 1962
La spesa ammissibile per ciascuno alloggio non deve superare l'importo di L. 450.000 a vano utile oltre il costo dell'area.
Ai fini del computo dei vani di ogni alloggio, gli accessori vanno calcolati come due vani utili. Le eventuali pertinenze proprie delle abitazioni rurali non possono in ogni caso superare 1/5 del costo dell'alloggio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-02-14;128#art-rpl-16