Regolamento per l'esecuzione della L. 30 dicembre 1960, n. 1676›Sez. 2
Art. 15
15 / 25In vigore dal 27 apr 1962
Gli alloggi costruiti ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, debbono rispondere ai seguenti requisiti:
1) avere accesso diretto e, comunque, indipendente;
2) essere provvisti di presa d'acqua nel caso in cui le abitazioni siano ubicate entro o nelle immediate adiacenze di un centro urbano provvisto di impianto di distribuzione dell'acqua potabile;
3) essere costituiti di non meno di due e non più di cinque vani abitabili oltre i locali accessori costituiti da cucina, latrina con bagno o doccia, disimpegni nonché da eventuali pertinenze proprie delle abitazioni rurali.
Per le famiglie composte di più di sette membri è consentito l'aumento previsto dall', quinto comma, della legge 2 luglio 1949, n. 408.
Gli alloggi, escluse le pertinenze, devono avere una superficie non superiore a quella consentita dall', comma terzo, della citata legge 2 luglio 1949, n. 408, e una altezza, da pavimento a soffitto, compresa, a seconda le condizioni climatiche locali, tra un minimo di mt. 2,60 ed un massimo di mt. 3,20.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-02-14;128#art-rpl-15