Regolamento per l'esecuzione della L. 30 dicembre 1960, n. 1676›Capo I
Art. 1
1 / 25In vigore dal 27 apr 1962
Regolamento per l'esecuzione della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, contenente norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli.
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Il presidente del Comitato di attuazione del piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal funzionamento dei Ministero dei lavori pubblici che fa parto del Comitato stesso.
Il presidente del Comitato provinciale, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nell'esercizio dello proprie funzioni dal vice prefetto vicario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-02-14;128#art-rpl-1