Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 8 apr 1962
Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 gennaio 1962 GRONCHI ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1962 Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 87. - VILLA
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