Art. 2
2 / 2In vigore dal 8 apr 1962
Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 gennaio 1962
GRONCHI
ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1962
Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 87. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-24;101#art-2