Art. 39 · Impiegato addetto all'officina
RegolamentoTitolo III

Art. 39

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Impiegato addetto all'officina

In vigore dal 1 apr 1962
La Direzione generale delle dogane ad imposte indirette conferisce ad un Impiegato della carriera esecutiva delle imposte di fabbricazione, avente adeguata pratica di officina oltre che idonea preparazione tecnica, l'incarico di capo dell'officina, annessa al magazzino centrale del materiale delle imposte di fabbricazione. Il capo officina è il consegnatario di tutti i materiali esistenti nei locali dell'officina, compresi quelli da trasformare o da riparare, e provvede alla esecuzione delle lavorazioni che sono ordinate all'officina medesima dall'ingegnere capo mediante apposito ordine di lavoro. Egli all'uopo organizza le lavorazioni necessarie e ne vigila il regolare andamento. Il capo officina provvede, altresì, alla manutenzione delle macchine e risponde della disciplina del personale. Tutti i particolari concernenti il funzionamento generale dei servizi, la tenuta del registri contabili del materiale, le lavorazioni eseguite e quelle in corso ed ogni altra attività dell'officina sono regolati con ordine di servizio dell'ingegnere capo della cui osservanza scrupolosa il capo officina è responsabile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-10;83#art-r-39