Art. 31 · Formalità per l'esecuzione dei servizi.
RegolamentoTitolo III

Art. 31

31 / 43

Formalità per l'esecuzione dei servizi.

In vigore dal 1 apr 1962
Salvo i casi per i quali sia diversamente disposto i fabbricati di prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione e gli esercenti i magazzini vincolati possono rivolgersi direttamente all'impiegato delle Imposte di fabbricazione, normalmente preposto alla vigilanza fiscale dello stabilimento, per le introduzioni nei magazzini, le estrazioni degli stessi e per il rilascio di bollette ed altro. Le richieste di rimozione ed applicazione di suggelli debbono essere espressamente motivate per iscritto. L'impiegato, riconosciuta l'attendibilità del motivo, e l'urgenza, provvede direttamente a tali operazioni e ne riferisce senza dilazione all'ufficio da cui dipende, trasmettendo altresì le richieste con i verbali all'uopo redatti. Le denunzie dei guasti negli apparecchi di distillazione in quelli di misura o di controllo e, in generale, dei guasti verificatisi negli impianti suggellati dal personale delle imposte di fabbricazione debbono essere presentate dalle ditte in doppio esemplare alla competente ripartizione per i provvedimenti del caso. Il verbale di constatazione, compilato in esito alla denuncia deve dare una chiara idea della entità del guasto o delle sue cause, nonché dei provvedimenti adottati. Quello di contravvenzione deve contenere le eventuali osservazioni della pare interessata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-10;83#art-r-31