Art. 26 · Impiego di operai per l'esecuzione di particolari lavori
RegolamentoCapo IX

Art. 26

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Impiego di operai per l'esecuzione di particolari lavori

In vigore dal 1 apr 1962
L'ingegnere dirigente il magazzino centrale, su richiesta giustificata da parte degli ingegneri capi degli U.T.I.F. può inviare, previa autorizzazione della Direzione generale delle dogane e imposte indirette, il personale dell'officina presso stabilimenti ed opifici industriali per l'esecuzione di particolari lavori inerenti alla installazione o alla riparazione di apparecchi di controllo e di misura dell'Amministrazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-10;83#art-r-26