Art. 25 · Operai del magazzino e dell'officina
RegolamentoCapo IX

Art. 25

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Operai del magazzino e dell'officina

In vigore dal 1 apr 1962
Gli operai dell'officina e del magazzino centrale del materiale delle imposte di fabbricazione si distinguono in specializzati e comuni. Gli operai specializzati provvedono ordinariamente ai lavori di costruzione, riparazione, revisione, controllo e manutenzione degli strumenti, apparecchi e macchinari inerenti ai servizi delle imposte di fabbricazione. Gli operai comuni, oltre a coadiuvare nelle operazioni suddette gli operai specializzati, provvedono all'imballaggio ed alla spedizione dei materia delle imposte di fabbricazione e dei vari tipi di contrassegni distribuiti dai magazzino e a tutti i lavori di facchinaggio del magazzino stesso e della officina.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-10;83#art-r-25