Art. 18 · Ingegneri preposti alle sezioni
RegolamentoCapo IV

Art. 18

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Ingegneri preposti alle sezioni

In vigore dal 1 apr 1962
Gli ingegneri preposti alle sezioni dipendono dall'ingegnere capo dal quale ricevono le direttive per tutto quanto riguarda la organizzazione ed il funzionamento dei servizi loro affidati. Essi dirigono tali servizi e vigilano sul regolare andamento dei servizi stessi. In particolare: a) esaminano la corrispondenza in arrivo, assegnata dall'ingegnere capo, ed impartiscono le opportune direttive per l'espletamento delle pratiche, trattando personalmente quelle di particolare importanza e delicatezza, nonché quelle loro affidate dall'ingegnere capo; b) per quanto di competenza, propongono all'ingegnere capo le eventuali variazioni per un migliore andamento dei servizi; possono, altresì, formulare proposte circa le assegnazioni degli impiegati alle ripartizioni e zone di verificazione, nonché in merito ad eventuali spostamenti; c) provvedono a rendere edotto il personale delle disposizioni relative ai servizi di istituto; d) procedono, coadiuvati dal personale preposto alle ripartizioni, alla verificazione dei più importanti impianti, esaminandone la regolare installazione ed il funzionamento e controllando gli apparecchi e le varie strutture tecniche adibiti nel ciclo industriale di produzione. Si assicurano della corrispondenza degli impianti medesimi a tutte le prescrizioni di sicurezza fiscale, atte a tutelare gli interessi dell'erario. Di tali verifiche ed accertamenti redigono apposito verbale. Essi devono accertarsi, altresì, mediante sopraluoghi, che le eventuali modifiche, successivamente denunciate, da apportarsi agli impianti, agli apparecchi ed alle strutture tecniche, siano eseguite con la piena osservanza delle predette prescrizioni di sicurezza fiscale. Anche di tali accertamenti redigono apposito verbale. Essi sono, inoltre, tenuti ad assicurarsi che, nel corso delle lavorazioni denunciate, nessuna modifica, pregiudizievole al fini della sicurezza fiscale, sia apportata allo stato degli impianti, degli apparecchi e delle attrezzature tecniche già constatato e verbalizzato; e) vigilano e controllano l'opera di tutto il personale dipendente; f) controfirmano gli atti relativi a sgravi di imposta; g) rivedono la corrispondenza e gli elaborati da sottoporre alla firma dell'ingegnere capo; h) esaminano ed approvano il piano settimanale di servizio da espletarsi dal personale dipendente; controllano e vistano le tabelle di indennità da liquidare al personale medesimo; i) eseguono gli altri incarichi che l'ingegnere capo ritenga di affidare loro; l) stipulano le convenzioni di abbonamento da sottoporre ai visto di approvazione dell'ingegnere capo; esaminano e controfirmano gli elaborati contabili e periodici dei diversi rami d'imposta; m) firmano le licenze di esercizio, i relativi rinnovi, nonché le dichiarazioni di lavoro presentate all'U.T.I.F., se a ciò delegati dall'ingegnere capo; n) rivedono gli elaborati riguardanti le analisi di costo di prodotti soggetti ad imposta; o) controllano la razionale e regolare compilazione degli inventari periodici dei prodotti gravati da imposta esistenti nel magazzini fiduciari e li controfirmano; p) eseguono personalmente, quando lo ritengono necessario per speciali circostanze, qualsiasi operazione demandata al personale dipendente; q) ove rivestano la qualifica di ingegneri superiori compilano i rapporti normativi del dipendente personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-10;83#art-r-18