Art. 1
1 / 1In vigore dal 5 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Viste la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo collettivo nazionale 15 ottobre 1954, sull'applicazione della scala mobile agli assegni familiari e sull'abolizione della maggiorazione di contingenza per persone a carico dei lavoratori dipendenti dalle aziende di credito e finanziarie, stipulato tra l'Associazione Sindacale fra le Aziende del Credito e la Federazione Nazionale Personale Direttivo delle Aziende di Credito e Finanziarie, la Federazione Autonoma Bancari - italiani, la Federazione italiana Bancari, la Federazione italiana Dipendenti Aziende di Credito, la Federazione italiana Lavoratori Credito, Esattorie, Assicurazioni, il Sindacato Autonomo Bancari italiani Trieste, il Sindacato Dipendenti Banca Commerciale italiana, l'Unione italiana Bancari;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 210 in data 13 novembre 1961 dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato l'accordo collettivo nazionale 15 ottobre 1954, sull'applicazione della scala mobile agli assegni familiari e sull'abolizione della maggiorazione di contingenza per persone a carico dei lavoratori dipendenti dalle aziende di credito e finanziarie, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle aziende di credito con più di 100 dipendenti, dalle aziende finanziarie e dagli istituti di credito di diritto pubblico cui trova applicazione l'accordo indicato al primo comma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 49. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;479#art-1