Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 6 set 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge i ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto, per la provincia di Milano, il contratto collettivo 2 aprile 1960, per i lavoratori dipendenti dalle aziende ortofrutticole, stipulato tra il Gruppo Provinciale Ortofrutticoli, il Sindacato Provinciale Ortofrutticoli e la Liberterra, Provinciale, la Ferderbraccianti Provinciale, la U.I.L. - Terra Provinciale; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 41 della provincia di Milano, in data 17 luglio 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Milano, il contratto collettivo 2 aprile 1960, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende ortofrutticole, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese ortofrutticole della provincia di Milano. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 3. - VILLA
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