Art. 1
1 / 1In vigore dal 20 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la, legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 29 gennaio 1959 per i dipendenti da aziende vinicole pure ed acetiere;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 20 dicembre 1957 per i dipendenti da aziende produttrici di vermouth, aperitivi a base di vino, marsala, spumanti, liquori, acquaviti e sciroppi;
Visto, per la provincia di Treviso, l'accordo collettivo salariale 14 luglio 1958, relativo ai dipendenti per il settore vini e liquori, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali, il Sindacato Provinciale Esercenti l'industria dai Vini e Liquori e il Sindacato Provinciale Lavoratori Alimentaristi, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L., la F.U.L.P.I.A. Provinciale; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 14 della provincia di Treviso, in data 20 settembre 1960, dell'accordo collettivo salariale sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato l'accordo collettivo salariale 14 luglio 1958, relativo ai dipendenti del settore vini e liquori della provincia di Treviso, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese vinicole e di liquori della provincia di Treviso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1962
Atti del Governo registro n. 146, foglio n. 52. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-26;1824#art-1