Art. 1
1 / 1In vigore dal 8 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire i minimi di trattamento economico e normativo ai lavorattori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 13 marzo 1957 e l'accordo salariale nazionale 12 agosto 1959, per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatri;
Visto, per la Valle d'Aosta e per le province di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli, l'accordo collettivo integrativo 14 agosto 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Nazionale Esercenti Cinema del Piemonte e la Federazione italiana Lavoratori dello Spettacolo, la Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo e la Federazione italiana Autonomia Lavoratori dello Spettacolo;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 26 della provincia di Torino, in data 22 luglio 1960, dell'accordo collettivo integrativo sopra indicato, depositato presso il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali e stato stipulato per la Valle d'Aosta e per le province di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli l'accordo collettivo integrativo 14 agosto 1959 relativo ai dipendenti dai cinema e cinema-teatri, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai e gli impiegati dipendenti dalle imprese di esercizi cinematografici e cinema-teatri della Valle d'Aosta e delle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1962.
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 87. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-26;1760#art-1