Art. 1
1 / 1In vigore dal 17 feb 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;
Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
Viste le deliberazioni n. 165, del 20 aprile 1961, e n. 381, del 28 luglio 1961, con le quali la Camera di commercio industria e agricoltura di Arezzo ha stabilito di acquistare un lotto di terreno per la costruzione di un fabbricato da destinare a sede dei propri uffici;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;
Decreta:
Articolo unico.
La Camera di commercio, industria e agricoltura di Arezzo è autorizzata ad acquistare dalla Società Costruzioni Ferroviarie e Meccaniche - S.A.C.F.E.M., di Arezzo, un lotto di terreno di mq. 1982, sito in Arezzo, all'angolo tra il viale Luca Signorelli e la via Giotto, alle condizioni previste nelle deliberazioni numero 165, del 20 aprile 1961 e n. 381, del 28 luglio 1961.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 dicembre 1961
GRONCHI
COLOMBO
Visto il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 107. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-18;1515#art-1