Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 1 gen 1962
I miglioramenti nelle prestazioni previsti dal precedente , si applicano anche alle pensioni in corso di godimento, con decorrenza dalla data di entrata in vigore delle presenti norme.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-14;1338#art-3