Art. 1
1 / 1In vigore dal 10 apr 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo a emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo nazionale di scala mobile 24 settembre 1952, per i salari agricoli;
Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi;
Visti, per la provincia di Perugia:
- il contratto collettivo integrativo 13 febbraio 1956, stipulato tra riunione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; al quale ha aderito, in data 3 gennaio 1959, la C.I.S.N.A.L.-Terra Provinciale;
- l'accordo collettivo stipulato, in data 20 marzo 1957, tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli - C.G.I.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.; e, in data 3 gennaio 1959, tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la C.I.S.N.A.L.-Terra Provinciale;
Visto, per la provincia di Terni, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, stipulato tra l'Unione Provinciale dell'Agricoltura, l'Unione Agricoltori della Zona di Orvieto e la Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana del Lavoro;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 7 della provincia di Perugia, in data 21 dicembre 1960, e n. 18 della provincia di Terni, in data 15 febbraio 1961, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per i braccianti agricoli avventizi:
- per la provincia di Perugia, il contratto collettivo integrativo 13 febbraio 1956 e l'accordo collettivo 20 marzo 1957-3 gennaio 1959;
- per la provincia di Terni, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i braccianti avventizi dipendenti dalle imprese agricole delle province di Perugia e Terni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1962
Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 48. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-11;1663#art-1