Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 23 giu 1962
In attuazione dell'art. 33 dello Statuto della Regione siciliana sono assegnati alla Regione i beni patrimoniali disponibili ivi esistenti alla data di entrata in vigore dello Statuto medesimo nonché quelli indisponibili ivi esistenti alla stessa data e indicati nel secondo comma dell'art. 33 dello Statuto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-01;1825#art-4