Art. 56
Titolo VII

Art. 56

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In vigore dal 13 feb 1962
Le assicurazioni e le riassicurazioni, di cui ai precedenti titoli, sono regolate dalle disposizioni del Codice civile in materia di assicurazioni e di riassicurazioni contro i danni, in quanto applicabili ed in quanto non siano derogate dalla legge e dalle presenti norme di esecuzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1491#art-56