Titolo VII
Art. 56
56 / 57In vigore dal 13 feb 1962
Le assicurazioni e le riassicurazioni, di cui ai precedenti titoli, sono regolate dalle disposizioni del Codice civile in materia di assicurazioni e di riassicurazioni contro i danni, in quanto applicabili ed in quanto non siano derogate dalla legge e dalle presenti norme di esecuzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1491#art-56