Titolo VII
Art. 50
50 / 57In vigore dal 13 feb 1962
Le domande per le assicurazioni e le riassicurazioni, redatte su speciali moduli approvati dal Comitato, devono essere presentate all'I.C.E. che, a norma dell', provvede, d'intesa con l'I.N.A., all'istruttoria, richiedendo, ove occorra, notizie supplementari e la necessaria documentazione.
Per l'assicurazione contro il rischio di cui al n. 7) dell' della legge, il richiedente è tenuto a indicare nella domanda gli elementi di costo, in base ai quali è stato determinato il prezzo fisso della fornitura (materie prime, mano d'opera, energia, spese generali ed altri eventuali elementi).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1491#art-50