Titolo VI
Art. 44
44 / 57In vigore dal 13 feb 1962
Nel contratto di assicurazione stipulato con un istituto od azienda di credito relativamente ai titoli od ai finanziamenti, di cui agli della legge, dovranno essere specificati gli importi dei crediti previsti nell'ambito della convenzione di credito, la natura, l'ammontare e gli estremi dei titoli, o l'ammontare e le modalità del finanziamento, che formano oggetto dell'assicurazione, e gli estremi della relativa autorizzazione ministeriale.
In ogni caso, la quota di garanzia non può superare l'85 per cenno dell'ammontare dei titoli o valori assicurati; se trattasi dei finanziamenti di cui agli , n. 3) della legge, la quota di garanzia può essere elevata sino al 100 per cento dell'importo dei crediti concessi.
Quando i crediti previsti dagli della legge vengano concessi da più istituti od aziende di credito, agenti in consorzio tra loro, le polizze potranno essere rilasciate a favore di uno solo dei detti istituti od aziende all'uopo delegato dagli altri, che li rappresenterà a tutti gli effetti attivi o passivi nei confronti dell'I.N.A.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1491#art-44