Art. 39
Titolo VI

Art. 39

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In vigore dal 13 feb 1962
Le condizioni di consegna, negoziazione o finanziamento dei titoli di cui alle lettere a), b) e c) dell' della legge vengono convenute tra gli istituti ed aziende di credito e le imprese italiane interessate, anche in relazione alle modalità e condizioni dell'eventuale intervento del Mediocredito ai sensi dell' della legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1491#art-39