Art. 25
Titolo IV

Art. 25

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In vigore dal 13 feb 1962
Per i rischi cui fa riferimento la lettera a) dell' della legge, l'assicurato, per conseguire l'indennizzo, deve, in relazione alla natura del sinistro verificatosi, adempiere a quanto stabilito dall'. Per i rischi cui fa riferimento la lettera b) dell' della legge, l'assicurato, per conseguire l'indennizzo, deve comprovare la distruzione totale o parziale o il danneggiamento dei prodotti costituiti in deposito, e dimostrare di aver fatto quanto possibile per evitare o diminuire il danno e per recuperare prodotti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1491#art-25