Art. 24
Titolo IV

Art. 24

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In vigore dal 13 feb 1962
L'assicurazione dei crediti derivanti dalla vendita dei prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero, prevista dalla lettera a) dell' della legge, non ha effetto per i singoli crediti prima del momento in cui gli stessi siano stati resi liquidi nei modi indicati dal primo comma dell'. L'assicurazione dei prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero, prevista dalla lettera b) dell' della legge, non ha effetto prima del momento in cui sia avvenuta l'immissione dei prodotti stessi nel deposito. A tal fine l'assicurato è tenuto a dare immediata comunicazione all'I.N.A. dell'immissione, con le modalità stabilite dalle condizioni di polizza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1491#art-24