Art. 14
Titolo III

Art. 14

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In vigore dal 13 feb 1962
È vietata l'assicurazione presso qualsiasi assicuratore della quota del 15 per cento, di cui al primo comma dell' della legge, nonché della quota del 5 per cento, di cui all'ultimo comma dello stesso articolo. La violazione di tali divieti comporta la, perdita dei diritti derivanti dalla assicurazione o dalla riassicurazione effettuate ai sensi dell' della legge.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-27;1491#art-14