Statuto dell'Universita' degli studi di Trieste›Capo II
Art. 9
9 / 100In vigore dal 27 giu 1962
I professori di ruolo ed incaricati ed i liberi docenti hanno l'obbligo di presentare, entro la prima decade del mese di ottobre, ai presidi delle rispettive Facoltà i programmi dei corsi che si propongono di svolgere nell'anno accademico successivo; ed i Consigli delle Facoltà debbono, prima dello inizio dell'anno accademico, esaminarli e coordinarli ai sensi delle vigenti norme sull'istruzione universitaria, specialmente determinando quali corsi debbano avere carattere istituzionale e quali monografico, e dichiarando inoltre quali corsi si debbano ritenere pareggiati a tutti gli effetti di legge.
Nel pronunciarsi sul programma presentato dal libero docente per un corso a titolo privato, il Consiglio di Facoltà, oltre ad accertare se il programma presentato risponde come contenuto ed ampiezza alle necessità didattiche, deve verificare, ove trattisi di materie sperimentali e dimostrative, se il libero docente disponga del necessario materiale scientifico e didattico. Contro il giudizio della Facoltà i liberi docenti possono presentare ricorso al rettore, che provvede inappellabilmente su conforme parere del Senato accademico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-31;1836#art-sdu-9