Art. 82
Statuto dell'Universita' degli studi di TriesteCapo VII

Art. 82

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In vigore dal 27 giu 1962
I laureati i quali, avendo conseguito una delle lauree conferite dalla Facoltà, aspirano a conseguire un'altra laurea in corso diverso, devono seguire il piano di studi che su loro richiesta, sarà predisposto dal Consiglio di Facoltà. In ogni caso la durata degli studi per il conseguimento della seconda laurea dovrà essere almeno di un anno accademico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-31;1836#art-sdu-82