Art. 8
Statuto dell'Universita' degli studi di TriesteCapo II

Art. 8

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In vigore dal 27 giu 1962
Accanto all'insegnamento affidato ai professori ufficiali, può essere esercitato l'insegnamento a titolo privato dai liberi docenti, secondo le norme vigenti sull'istruzione universitaria, per tutte le materie fondamentali e complementari comprese nell'ordine degli studi, nonché per le materie ad esse strettamente connesse, previa deliberazione del competente Consiglio di Facoltà.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-31;1836#art-sdu-8