Statuto dell'Universita' degli studi di Trieste›Capo II
Art. 8
8 / 100In vigore dal 27 giu 1962
Accanto all'insegnamento affidato ai professori ufficiali, può essere esercitato l'insegnamento a titolo privato dai liberi docenti, secondo le norme vigenti sull'istruzione universitaria, per tutte le materie fondamentali e complementari comprese nell'ordine degli studi, nonché per le materie ad esse strettamente connesse, previa deliberazione del competente Consiglio di Facoltà.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-31;1836#art-sdu-8