Statuto dell'Universita' degli studi di Trieste›Capo VII
Art. 78
87 / 100In vigore dal 27 giu 1962
Gli esami di profitto consistono di regola in una prova orale in occasione della quale lo studente deve presentare gli elaborati eseguiti durante il corso.
Il Consiglio di Facoltà può stabilire, per determinate materie, che la prova orale sia integrata anche da una prova scritta, grafica o pratica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-31;1836#art-sdu-78