Art. 71
Statuto dell'Universita' degli studi di TriesteCapo VI

Art. 71

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In vigore dal 27 giu 1962
All'inizio del periodo di pratica lo studente deve comunicare alla Segreteria presso quale delle farmacie autorizzate intende seguire la pratica stessa. Al termine del predetto periodo dovrà depositare in Segreteria un certificato di compiuta pratica rilasciato dalla stessa farmacia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-31;1836#art-sdu-71