Art. 5
Statuto dell'Universita' degli studi di TriesteCapo II

Art. 5

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In vigore dal 27 giu 1962
Allo svolgimento di ogni insegnamento di durata annuale o pluriennale, debbono essere dedicate non meno di tre ore settimanali con un minimo di cinquanta lezioni nel corso di ciascun anno accademico. I professori hanno l'obbligo di impartire lezione secondo l'orario in tutti giorni fissati dal calendario accademico, a meno che non sia stabilito diversamente da norme di carattere generale. Le lezioni effettivamente svolte vengono annotate dei professori su un diario trasmesso loro dalla segreteria, che deve essere vistato periodicamente dal preside della Facoltà.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-31;1836#art-sdu-5