Statuto dell'Universita' degli studi di Trieste›Capo IV
Art. 19
41 / 100In vigore dal 27 giu 1962
Gli esami di profitto sono sostenuti prevalentemente sul programma di corso, ma devono essere ordinati in modo da accertare la maturità intellettuale dei candidati e la loro preparazione organica nella materia d'esame, senza limitarsi alle nozioni impartite dal professore nel corso seguito dallo studente.
Lo studente che Intenda sostenere l'esame su un corso da lui frequentato e diverso da quello impartito dall'insegnante dinanzi al quale dovrà presentarsi, è tenuto a chiederne la autorizzazione prima dell'inizio della sessione.
Lo studente che non abbia superato gli esami nelle materie propedeutiche come stabilito dai piani di studio delle singole Facoltà, non può essere ammesso a sostenere l'esame in quelle materie che presuppongono la conoscenza delle prime.
Il risultato dei singoli esami, espresso in trentesimi, è annotato da uno dei tre membri della Commissione esaminatrice sul libretto d'iscrizione che deve essere esibito alla Commissione stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-31;1836#art-sdu-19