Art. 15
Statuto dell'Universita' degli studi di TriesteCapo III

Art. 15

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In vigore dal 27 giu 1962
Sono ammessi a frequentare i singoli Istituti gli studenti ed I laureati della rispettiva Facoltà, nonché gli studenti e laureati di altre Facoltà ed eventualmente gli studiosi estranei che, in base a regolare domanda, ne ottengano l'autorizzazione dal direttore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-31;1836#art-sdu-15