Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 7 apr 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per l'industria ed il commercio; Decreta: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione internazionale del lavoro n. 106 concernente il riposo settimanale nel commercio e negli uffici, adottata a Ginevra il 26 giugno 1957, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto dell'art. 15 della Convenzione stessa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. dato a Roma, addì 23 ottobre 1961 GRONCHI COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1962 Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 42. - VILLA
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