Art. 35
StatutoCapo VI

Art. 35

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In vigore dal 1 feb 1962
Indipendentemente dagli adempimenti di cui al precedente , la Tesoreria centrale redige al giorno precedente a quello di entrata in vigore del presente statuto la situazione del conto cassa e del conto corrente intestato al Fondo e al giorno successivo trasferisce la disponibilità finanziaria risultante dai conti stessi al conto corrente intestato al Fondo di assistenza per i finanzieri costituito presso la Cassa depositi e prestati ai sensi dell' del presente statuto. Tale trasferimento viene fatto risultare con presso verbale redatto dal Consiglio di amministrazione uscente e firmato per ricevuta dal Consiglio di amministrazione subentrante.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-18;1414#art-s-35