Art. 24
StatutoCapo IV

Art. 24

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In vigore dal 1 feb 1962
L'esercizio finanziario del Fondo e annuale e comprende il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre. Il presidente presenta al Consiglio di amministrazione entro il 10 ottobre di ogni anno il progetto del bilancio preventivo per l'anno successivo ed entro il 10 aprile di ogni anno il rendiconto generale dell'anno precedente. Il Consiglio di amministrazione delibera la stesura definitiva del bilancio di previsione e del rendiconto e li comunica, rispettivamente entro il 31 ottobre ed il 30 aprile, al collegio dei revisori dei conti, insieme con una relazione sui programmi da svolgere e sull'andamento della gestione. Alle sedute, intervengono, con voto consultivo, i revisori dei conti. Il collegio dei revisori dei conti entro 15 giorni dalla comunicazione esamina il bilancio di previsione ed il rendiconto e redige apposite relazioni. Il bilancio di previsione ed il rendiconto, corredati delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e delle relazioni del collegio dei revisori, devono essere rimessi, rispettivamente, entro il 30 novembre ed il 31 maggio di ciascun anno, al Ministro per le finanze per l'approvazione.
Storico versioni

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