Art. 15
StatutoCapo II

Art. 15

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In vigore dal 1 feb 1962
Presidente del Fondo è il Comandante della guardia di finanza. Il presidente: a) ha la rappresentanza legale del fondo; b) provvede, per tramite del segretario, alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione. c) adotta i provvedimenti di urgenza, informandone il Consiglio alla prima adunanza; d) adotta le disposizioni occorrenti lo svolgimento operazioni amministrative e contabili: e) vigila sull'andamento amministrativo e contabile; f) presenta al Consiglio di amministrazione il progetto del bilancio preventivo e il rendiconto generale dell'esercizio con la situazione patrimoniale del Fondo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-18;1414#art-s-15