Statuto›Capo II
Art. 13
13 / 37In vigore dal 1 feb 1962
Il Consiglio di amministrazione è composto:
a) dal presidente del Fondo;
b) dal vice-presidente del Fondo;
c) da sette membri dei quali un colonnello, un tenente colonnello o maggiore, tre capitani o tenenti e due sottuficiali, in servizio permanente, della Guardia di finanza.
Esercita le funzioni di segretario del Consiglio, senza voto, il capo della segreteria del Fondo di cui all'.
I membri sono nominati dal Ministro per le finanze, su proposta del comandante generale dalla Guardia di finanza, durano in carica due anni e possono essere confermati.
Il Consiglio è convocato dal presidente e si aduna, nella sede del Fondo, in via ordinaria due volte al mese, e in via straordinaria quando occorra, su invito del presidente ovvero su richiesta di almeno tre dei suoi componenti.
L'avviso di convocazione indica gli argomenti posti all'ordine del giorno ed è recapitato ai componenti del Consiglio almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, a meno che non si tratti di convocazione urgente, nel quale caso l'avviso potrà essere recapitato 24 ore prima.
Il presidente può incaricare singoli componenti del Consiglio di riferire su determinati affari.
I componenti del Consiglio si pronunziano con votazione palese, in ordine inverso di grado e di anzianità.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio, fra i quali il presidente o il vice presidente.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
Di ogni adunanza del Consiglio di amministrazione è redatto processo verbale, che viene approvato nell'adunanza successiva.
I verbali sono riportati integralmente nel registro delle adunanze e sottoscritti dal presidente e dal segretario.
Il consigliere che dissenta dalle deliberazioni adottate dal Consiglio ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del dissenso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-18;1414#art-s-13