Statuto›Capo I
Art. 10
10 / 37In vigore dal 1 feb 1962
Gli enti morali ai quali possono essere concessi contributi sono i seguenti:
a) l'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della Guardia di finanza, eretto in ente morale con descritto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1530;
b) l'Associazione nazionale dei finanzieri in congedo, eretta in ente morale con regio decreto 17 marzo 1929, n. 377;
c) il Museo storico della Guardia di finanza, istituito ed eretto in ente morale con regio decreto 7 aprile 1941, n. 403;
d) la Cassa ufficiali, istituita con regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568;
e) il Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri istituito con regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, modificato dalla legge 12 giugno 1955, n. 512.
I contributi sono concessi in relazione ad effettive esigenze prospettate volta per volta dagli enti anzidetti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-18;1414#art-s-10