Art. 1
1 / 23In vigore dal 31 mag 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 353, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Veduto l' del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
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A decorrere dal 1 ottobre 1961 è istituita in Frosinone una Scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato.
A decorrere dalla stessa data le Scuole tecniche industriali statali di Alatri, Arpino e Isola del Liri sono trasformate in Scuole professionali coordinate con lo Istituto professionale di Frosinone.
Le Scuole secondarie di avviamento professionale industriale, già annesse alle predette Scuole tecniche, continuano a funzionare secondo l'attuale ordinamento. La direzione di esse rimane affidata ai direttori incaricati delle Scuole professionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1947#art-1