Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 28 mag 1963
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1) Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per: congegnatore meccanico; meccanico riparatore di automezzi; 2) Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezioni per: elettricista installatore in b. t.; elettromeccanico; 3) Scuola professionale per l'industria edile, con sezioni per: muratore; installatore di impianti idraulico-sanitari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1941#art-2