Art. 14

Art. 14

14 / 23
In vigore dal 28 mag 1963
L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro della pubblica istruzione. Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un consiglio di amministrazione costituito come appresso: due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione; due rappresentanti della Cassa per il Mezzogiorno; un rappresentante dell'Amministrazione provinciale; un rappresentante del Comune un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura; il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario. La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì; tra i consiglieri il presidente. Possono essere chiamati a far parte del Consigli quelle persone e quegli Enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'istituto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1937#art-14