Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 28 mag 1963
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine, esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1) scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per: saldatore; tornitore meccanico; meccanico riparatore d'automezzi; 2) scuola professionale per l'industria elettrica e radioelettrica, con sezioni per: elettricista installatore in b. t.; motatore riparatore per apparecchi radio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1935#art-2