Art. 22
22 / 23In vigore dal 28 mag 1963
Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:
1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 35.900.000.
2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazione i professionali di categoria e di privati;
3) con lasciti e donazioni da parte di cui i e di privati;
4) con i contributi degli alunni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1930#art-22