Art. 19
19 / 23In vigore dal 28 mag 1963
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Il personale direttivo e insegnante di ruolo, che alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.
Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto nell'annessa tabella organica, conservando il diritto acquisiti di carriera e di stipendio previsti dell' del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.
LA tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche del personale di ruolo e incaricato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1929#art-19