Art. 14

Art. 14

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In vigore dal 19 mag 1963
L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso: due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione; un rappresentante dell'Amministrazione provinciale; un rappresentante del Comune un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura; il preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario. La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto dei Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente. Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1921#art-14