Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 19 mag 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 599, sul riordinamento della istruzione media tecnica; Veduto il regio decreto 3 marzo 1931, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Veduto l' del regio decreto-legge settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739: Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica, istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro: Decreta: . A decorrere dal 1 ottobre 1961 è istituita in Salerno una Scuola, avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionali di Stato per il commercio. A decorrere dalla stessa data la Scuola tecnica commerciale statale di Salerno è soppressa, salvo il funzionamento, ad esaurimento, dei corsi già iniziati.
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