Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 19 mag 1963
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio. Esso è costituito da una scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per: stenodattilografo (n. 2 sezioni); segretario d'azienda; contabile d'azienda.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1919#art-2