Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 15 mag 1963
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica e cultura generale; matematica; fisica; tecnica professionale; economia aziendale contabilità aziendale; elettrotecnica; radiotecnica; laboratorio misure radioelettriche; apparecchiature radioelettriche, tecnologia relativa e disegno; religione; educazione fisica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1899#art-9